Convivenza di fatto
Scheda del servizio
Per costituire una convivenza di fatto ai sensi della Legge Cirinnà (L.76/2016), deve risultare già una “famiglia anagrafica” in base all’art. 4 del DPR 223/1989 (regolamento anagrafico), in pratica deve risultare già iscritta nello stesso stato di famiglia all’anagrafe del comune di residenza. In caso contrario occorre regolarizzare la situazione effettuando la variazione di residenza.
-I CONVIVENTI DI FATTO sono per la legge due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La norma si riferisce quindi sia a coppie formate da persone dello stesso sesso sia da persone di sesso differente.
– LA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA deve essere redatta in carta libera e sottoscritta congiuntamente da entrambe le persone. Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le due persone sono unite da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo di matrimonio o di unione civile.
– LA CERTIFICAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO ai sensi dell’art. 1 comma 36 L. 76/2016 è rilasciata dall’ufficio anagrafe dei comuni. L’ufficiale dell’anagrafe attesta che i componenti della coppia formano una “convivenza di fatto” sulla base della dichiarazione resa all’ufficio anagrafe del comune. Nella certificazione viene indicata inoltre l’eventuale registrazione del contratto di convivenza. Se si vuole dimostrare la convivenza di fatto per il rilascio della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per motivi familiari è necessario richiedere all’anagrafe la certificazione con bollo valevole ai fini della normativa sull’immigrazione.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.
– I DIRITTI che la coppia convivente di fatto acquisisce in base alla Legge 76/2016 sono:
1) stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
2) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
3) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
4) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
5) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
6) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
7) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
8) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
9) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Gli interessati - se in possesso dei requisiti indicati più avanti, nell'apposita sezione - devono presentare:
- dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina)
- copie dei documenti di identità di entrambi
La dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail:
a) acquisite via scanner la dichiarazione con le firme autografe e i documenti d'identità dei dichiaranti e inviateli all'indirizzo email a;
EMail: protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it
PEC: protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it
b) oppure sottoscrivete la dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e inviatela
EMail: protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it
PEC: protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it
- oppure via posta raccomandata INTESTATA ALL'UFFICIO ANAGRAFE e indirizzata a "Ufficio Protocollo - Comune di SANT'ALESSIO CON VIALONE VIA VITTORIA 18
- oppure presentandovi all'ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
-I CONVIVENTI DI FATTO sono per la legge due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La norma si riferisce quindi sia a coppie formate da persone dello stesso sesso sia da persone di sesso differente.
– LA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA deve essere redatta in carta libera e sottoscritta congiuntamente da entrambe le persone. Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le due persone sono unite da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo di matrimonio o di unione civile.
– LA CERTIFICAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO ai sensi dell’art. 1 comma 36 L. 76/2016 è rilasciata dall’ufficio anagrafe dei comuni. L’ufficiale dell’anagrafe attesta che i componenti della coppia formano una “convivenza di fatto” sulla base della dichiarazione resa all’ufficio anagrafe del comune. Nella certificazione viene indicata inoltre l’eventuale registrazione del contratto di convivenza. Se si vuole dimostrare la convivenza di fatto per il rilascio della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per motivi familiari è necessario richiedere all’anagrafe la certificazione con bollo valevole ai fini della normativa sull’immigrazione.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.
– I DIRITTI che la coppia convivente di fatto acquisisce in base alla Legge 76/2016 sono:
1) stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
2) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
3) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
4) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
5) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
6) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
7) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
8) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
9) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Gli interessati - se in possesso dei requisiti indicati più avanti, nell'apposita sezione - devono presentare:
- dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina)
- copie dei documenti di identità di entrambi
La dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail:
a) acquisite via scanner la dichiarazione con le firme autografe e i documenti d'identità dei dichiaranti e inviateli all'indirizzo email a;
EMail: protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it
PEC: protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it
b) oppure sottoscrivete la dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e inviatela
EMail: protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it
PEC: protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it
- oppure via posta raccomandata INTESTATA ALL'UFFICIO ANAGRAFE e indirizzata a "Ufficio Protocollo - Comune di SANT'ALESSIO CON VIALONE VIA VITTORIA 18
- oppure presentandovi all'ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Indirizzo | Via Vittoria, 18 | ||||
Telefono |
0382.954864 |
||||
Fax |
0382.953814 |
||||
protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it |
|||||
PEC |
protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it |
||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- DICHIARAZIONE[.doc 126,5 Kb - 30/09/2019]
- SCIOGLIMENTO[.doc 29 Kb - 30/09/2019]
Ultimo aggiornamento pagina: 23/10/2019 10:55:38